LEGGE DI STABILITA’ 2016: ACQUISTO DI IMMOBILE CON CONTRATTO DI LEASING

La legge di stabilità 2016 ha statuito la possibilità di stipulare un contratto di leasing anche per l’acquisto di un immobile abitativo da adibire ad abitazione. In particolare, la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore.

Il leasing immobiliare ( o locazione finanziaria immobiliare) corrisponde a quella tipologia contrattuale che prevede le opportunità, nei confronti di chi non ha denaro per acquistare un immobile, di chiedere che ad effettuare l’acquisto sia una società di leasing o un istituto bancario. Queste ultime, dopo il rogito dell’immobile, concedono lo stesso in uso al soggetto interessato all’acquisto tramite una sorta di affitto, a fronte del pagamento di un canone periodico.

Una volta venuto a termine il contratto di leasing, l’utilizzatore potrà decidere se: rinnovare il contratto di leasing o se riscattare l’immobile acquistandolo, versando il residuo del valore del bene, sottratti i canoni già pagati oppure lasciare l’immobile che sarà trattenuto dalla società di leasing o alla banca.

Il contratto di leasing immobiliare va redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. L’importo del canone può essere stabilito dalle parti; il canone può essere fisso o indicizzato, potendo le parti prevedere il pagamento di rate costanti o fissate secondo le necessità dell’utilizzatore. Inoltre, in alcune circostanze, può essere stabilito una sorta di maxi-canone anticipato il cui importo arriva fino al 15% del costo complessivo dell’operazione.

Ovviamente la legge di stabilità 2016 prevede delle precise condizioni a carico sia dell’utilizzatore che del concedente.

Per ciò che concerne le agevolazioni fiscali previste dalla legge di stabilità 2016, gli under 35 possono usufruire di una detrazione fiscale IRPEF del 19% su un ammontare massimo dei canoni di leasing da pagare fino ad 8.000 € e su un ammontare massimo del tetto di riscatto pari a 20.000 €.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni la detrazione spetta su importi pari alla metà di quelli previsti per gli under 35, cioè rispettivamente 4.000 € per i canoni di leasing da pagare e 10.000 € per il riscatto.

Alla compravendita, effettuata dalla società di leasing o dalla banca, viene poi applicato un ulteriore beneficio, vale a dire che l’imposta di registro, nel caso in cui l’utilizzatore sia un soggetto “prima casa”, sarà pari all’1,5 %. Le imposte ipotecaria e catastale verranno invece applicate nella misura fissa di 50 € ciascuna.

La legge di stabilità 2016 ha stabilito, inoltre, limitatamente per l’anno 2016, una detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale purché appartenenti alla classe energetica A e B e siano cedute dalle imprese che le hanno costruite.

In caso di fallimento del venditore, l’immobile non potrà essere oggetto di revocatoria fallimentare e l’utilizzatore potrà continuare ad abitarci senza incorrere nelle conseguenze negative dalla procedura fallimentare.